La Delega in Assemblea
Secondo l’art. 72 delle disposizioni di Attuazione al Codice, Civile, è diritto di ciascun condomino farsi rappresentare in Assemblea. Ciò a mezzo di un parente, di un altro condomino, da un terzo, anche estraneo al condominio. Non più dall’Amministratore, secondo l’ultima Riforma del Condominio. Pertanto è da considerarsi nulla la clausola, eventualmente riportata nel Regolamento di Condominio, anche se contrattuale, che limiti a tale potere. Ammissibile è, invece, vedere fissati vincoli alle modalità di esercizio di tale potere, come il vincolo alla accumulabilità delle deleghe in capo ad una sola persona o la possibilità di restringere la delegabilità a parenti del titolare. Infine vale la pena di precisare che non deve ritenersi ammissibile la possibilità, da parte del delegato in Assemblea, di allontanarsi prima del termine della stessa delegando altri per i punti ancora non discussi.