Secondo l’art. 72 delle disposizioni di attuazione al Codice, Civile, è diritto di ciascun condomino farsi rappresentare in Assemblea. Ciò a mezzo di un parente, di un altro condomino, da un terzo, anche estraneo al condominio. Solo la persona dell’amministratore rimane, a seguito della Legge di Riforma del Condominio del 2012, escluso. Pertanto è da considerarsi nulla la clausola, eventualmente riportata nel Regolamento di Condominio, anche se contrattuale, che limiti a tale potere. Ammissibile è, invece, vedere fissati vincoli alle modalità di esercizio di tale potere, come il vincolo alla di accumulabilità delle deleghe in capo ad una sola persona o la possibilità di restringere la delegabilità a parenti del titolare. Secondo tale ultima Riforma, inoltre, rimane impossibile rappresentare per delega oltre un quinto del valore totale (tranne il caso in cui tale valore sia legato ad una unica delega). Infine vale la pena di precisare che non deve ritenersi ammissibile la possibilità, da parte del delegato in Assemblea, di allontanarsi prima del termine della stessa delegando altri per i punti ancora non discussi.

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