Assemblea quale Organo Sovrano
- Si sente comunemente dire che l’Assemblea è l’organo sovrano del Condominio, ovvero quello che, entro i limiti del rispetto della legge e dei diritti altrui, può liberamente deliberare. Ciò corrisponde al vero. Difatti l’Assemblea può definirsi l’organo deliberativo del Condominio, mentre l’Amministratore ne è l’organo esecutivo. In teoria spetta all’Assemblea di prendere tutte le decisioni in merito alla gestione dei beni e servizi condominiali. Tale potere, disciplinato dal Codice Civile all’art. 1136, è subordinato, però, alla circostanza che la volontà o, meglio, la delibera assembleare, sia conforme a tutta una serie di requisiti che garantiscono la partecipazione di tutti i condomini alla sua formazione. Il primo requisito per la sua validità, è che l’Assemblea sia stata regolarmente convocata, ai sensi della legge, e che ad ogni condomino ne sia stata data comunicazione almeno cinque giorni lavorativi prima della prima convocazione. Inoltre è necessario che sia stato indicato precisamente il luogo, e che lo stesso sia facilmente raggiungibile dal luogo dove presumibilmente la maggior parte dei Condomini risiedono; lo stesso vale per l’orario della riunione. Questo deve essere scelto in una fascia che consenta, presumibilmente, la presenza alla maggior parte dei Condomini.
Le delibere delle Assemblee vincolano tutti i condomini, presenti e non, favorevoli e contrari, purché prese secondo i criteri stabiliti all’art. 1136 c.c.. I poteri dell’Assemblea trovano il loro limite di applicazione nella gestione e conservazione dei beni e servizi comuni. Non possono, invece prendersi decisioni che in qualche modo limitino i diritti dei proprietari delle singole proprietà esclusive.
Le funzioni principali dell’Assemblea di Condominio sono:- Revoca, Nomina e Riconferma dell’amministratore con determinazione del compenso annuale;
- Approvazione del Preventivo di Spesa Ordinaria e del suo riparto fra i tutti i Condomini;
- Approvazione del Rendiconto Consuntivo di Spesa, Ordinario e Straordinario, e di qualsiasi altra spesa effettuata in nome e per conto dei Condomini nonché della Situazione Patrimoniale riportante la cassa, i Crediti ed i Debiti del Condominio;
- Approvazione preventiva delle spese straordinarie che, per la loro entità ed occasionalità, possono richiedere la creazione di un apposito Fondo Cassa;
- Creazione e/o modifica del Regolamento di Condominio art. 1138 c.c.;
- Delibere in merito alle liti attive e passive che esorbitano dai poteri dell’Amministratore.